INDICE
Art. 1 Nome, Sede e Durata

Art 1.1. E’ costituita senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE TITOLARI ALL’IMPORTAZIONE PARALLELA DI MEDICINALI DALL’EUROPA” in breve A.I.P.

Art 1.2. L’associazione ha sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.2/c presso lo studio “Orrick, Herrington & Stuccliffe”, e potrà costituire sedi secondarie in Italia e all’estero.

Art 1.3. L’associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 Scopo

Art 2.1. L’associazione non ha fini di lucro ed in particolare la dicitura “importazioni parallela”usata non è indicativa del fatto che l’Associazione abbia qualsiasi tipo di scopo commerciale.

Art 2.2. Il principale obiettivo dell’Associazione è promuovere lo studio degli sviluppi scientifici, giuridici ed economici e tecnici dell’importazione ed esportazione parallela di specialità di medicinali, nonché di informare i suoi Associati,il pubblico e tutti gli operatori del settore(aziende farmaceutiche, farmacie e grossisti) di questi sviluppi e promuovere la ricerca,l’analisi statistica e la realizzazione di progetti legati all’importazione e all’esportazione parallela.

Art 2.3. L’Associazione ha anche come obiettivo quello di esercitare e promuovere iniziative nell’interesse comune dei suoi Associati anche di fronte ad autorità nazionali, Europee ed internazionali; di svolgere attività di rappresentanza e consulenza a titolo gratuito a favore degli associati; di aggiornarli circa le normative dell’ordinamento sanitario, del diritto civile, tributario, di promuovere e favorire scambi di informazione nell’interesse comune tra le società aderenti e tra esse e tra altri soggetti in Italia e all’Estero.

Art 2.4. Si precisa che A.i.p. è membro dell’A.M.E ( Affordable Medicines Europe).

Art. 3 Associati ed adesione

Art 3.1 Possono far parte dell’Associazione le società o imprese titolari di autorizzazioni all’importazione e all’esportazione parallela di medicinali, nel rispetto delle normative vigenti in Italia o nel paese di origine, e che abbiano sede in Italia.

Art 3.2.Si definisce società o impresa di importazione parallela quel soggetto che si occupa della commercializzazione principalmente nel campo dell’importazione o esportazione e riconfezionamento di specialità di medicinali approvvigionandosi presso strutture autorizzate sulla base di licenze.

Art 3.3 La domanda di adesione dovrà essere fatta per iscritto unitamente ad una dichiarazione esplicativa dell’attività del richiedente presso la Segreteria dell’Associazione. L’Assemblea generale deciderà sull’adesione dei nuovi membri.

Art 3.4 Requisiti: Impegno dell’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, Impegno a versare la quota associativa annuale e ogni altro contributo deliberato per il raggiungimento degli scopi associativi, Osservanza delle Linee guida sulla Good Parallel Practice e le linee Guida dell’AME.
La domanda dovrà contenere indirizzo di posta elettronica certificata e il n. di fax a cui far pervenire le comunicazioni ufficiali dell’Associazione.

Art. 4 Recesso – decadenza – esclusione

Il recesso può avvenire mediante nota scritta tramite una lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria entro 6 mesi prima della fine dell’anno finanziario in corso. In mancanza di tale comunicazione il recesso non sarà efficace per l’anno finanziario in corso e l’Associato sarà comunque tenuto al versamento della quota associativa annuale dell’anno finanziario successivo.
Si ha decadenza in caso di cessazione dell’attività dell’Associato o in caso di suo fallimento.
I membri che non osservano gli articoli dello Statuto,le linee Guida sulla Good Parallel trade e le linee Guida AME saranno esclusi in ogni momento tramite delibera dell’Assemblea Generale con una maggioranza semplice dei presenti su richiesta di ciascun associato.
Gli associati esclusi saranno previamente informati mediante comunicazione da inviarsi con un preavviso di 60 giorni della riunione chiamata per la loro esclusione e avranno diritto di presentare difese.

Art. 5 Albo degli Associati

Art. 5.1 Presso l’Associaizione è istituito l’Albo degli Associati nel quale vengono iscrite, previa deliberazione dell’Assemblea Generale, le società e le imprese titolari di autorizzazioni all’importazione e all’esportazione parallela di medicinali le cui domande di adesione sono state esaminate e definitavemente accolte ai sensi dell’art. 3.3 del presente Statuto, nonché registrate le cessazioni del rapporto associativo avvenute ai sensi dell’art. 4.
Art. 5.2 L’albo degli associati deve essere tenuto costantemente aggiornato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Organi dell’associazione

Art. 6.1 Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Generale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • La Segreteria;
  • Il Gruppo di lavoro;
  • Il Collegio dei Revisori.
Art. 7 Composizione dell’Assemblea Generale

Art.7.1 L’Assemblea Generale è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote e dei contributi sociali.
Art. 7.2 Le società associate sono rappresentate da una persona fisica
Art. 7.3 Ciascun associato può essere rappresentato in assemblea da un altro associato, dietro delega scritta e presentata alla Segreteria almeno 48h prima della data della riunione. Un Associato non può rappresentare più di un altro Associato.

Art. 8 Poteri dell’Assemblea Generale

Spetta il compito di:
Decidere sull’adesione dei nuovi Associati,
Formulare le direttive inerenti la vita, l’azione, gli obiettivi e l’organizzazione
Nominare e revocare il Consiglio direttivo
Costituire gruppi di lavoro
Determinare le modalità di calcolo della quota associativa
Approvare butte e bilanci consuntivi
Iscriversi ad altra associazione i cui oggetto e scopo sono coerenti con quelli dell’associazione
Nominare uno o più rappresentanti presso l’AME, previa delibera dell’Assemblea generale
All’Assemblea generale straordinaria spetta il compito di:
Deliberare sulle modifiche statutarie;
Deliberare sullo scioglimento anticipato.
Tali decisioni verranno prese a maggioranza qualificata.

Art. 9 Riunioni

L’Assemblea generale ordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio.
Il consiglio direttivo deciderà il giorno,il luogo e la data della riunione. L’ordine del giorno predisposto dal Consiglio direttivo sarà inviata agli associati almeno 30 giorni prima di ogni riunione a mezzo pec, fax o altri strumenti idonei.
Argomenti aggiuntivi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
Le deliberazioni verranno verbalizzate e riportate su un apposito libro e firmate dal Presidente e Segretario.

Art. 10 Decisioni

Ove non specificato, nel presente Statuto, verranno prese a maggioranza semplice,
Ove indicato da una maggioranza qualificata che richiede almeno i due terzi dei voti degli Associati presenti alla riunione.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Presidente: Barbara Scognamiglio
Vice Presidente: Marinella Milesi
Matteo Mosca
Fabio Sabatino
Fahmi Cherif
Mariateresa Casillo
Ludovica Calenda di Tavani

Art. 12 Poteri del Consiglio Direttivo

Convoca le riunioni dell’Assemblea Generale,
Predispone il rendiconto e i bilanci
Determina l’ammontare e le modalità di riscossione delle contribuzioni
Può stipulare convenzioni con soggetti terzi
Può delegare determinati incarichi al Presidente, al Vice- Presidente
Propone le modifiche statutarie
Propone eventuali regolamenti utili per agevolare la vita degli Associati.

Art. 13 Segreteria

L’Ufficio di Segreteria si occupa di tutti gli aspetti organizzativi e di coordinamento tra gli organi dell’Associazione, coadiuvando il Consiglio Direttivo per tutti gli aspetti procedurali e gestionali.

Art. 14 Gruppo di Lavoro

L’attività dell’associazione potrà svolgersi attraverso gruppi di lavoro con lo scopo di promuovere la collaborazione tra i membri per approfondire la ricerca in specifiche aeree dell’importazione e dell’esportazione parallela.

Art. 15 Collegio dei Revisori

Ove istituito, il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effetivi e due nominati ogni tre anni dall’Assemblea Generale di cui almeno il Presidente e un supplente devono essere iscritti all’albo dei Revisori dei Conti.
15.2 Nel caso venga a mancare qualcuno dei componenti effettivi, subentreranno i componenti supplenti in ordine di anzianità.
15.3 Il Collegio controlla la gestione finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea esponendo il proprio parere sul rendiconto. Si applicano ove compatibili le norme previste per il Collegio Sindacale per le società di capitali.

Art. 16 Esercizio Sociale e Bilancio

16.1 L’esercizio sociale dell’Associazione inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Generale riunita in sede ordinaria.
16.2 E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 17 Entrate Dell’associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dai contributi annuali ordinari degli Associati;
da eventuali contributi straordinari degli Associati;
da contributi di amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi associati.
Gli avanzi di gestione concorreranno alla formazione del Patrimonio, se non utilizzati per la copertura di disavanzi di esercizi precedenti.

Art. 18 Quote Associative

18.1 Tutti gli associati contribuiranno alle spese dell’Associazione tramite pagamento di una quota associativa calcolata secondo i criteri di determinazione di cui all’art. 18.2
18.2 Ciascuna quota associativa si comporrà di una parte fissa e di una variabile in ragione del fatturato lordo complessivo conseguito da ciascun Associato, così come risultante dall’ultimo bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. L’ammontare variabile di ciascuna quota associativa sarà calcolato dal Consiglio Direttivo e comunicato a ciascun Associato di anno in anno, secondo le diverse soglie di fatturato stabilite dall’Assemblea Generale.
18.3 Le quote sono di durata annuale e intendono coprire tutte le spese dell’Associazione inclusi costi legali esterni e affari pubblici, e costi di progetti approvati dall’Assemblea Generale, comprese le spese per la Segreteria che svolgerà il lavoro di ufficio. Gli associati ammessi in corso d’anno, saranno tenuti a corrispondere la frazione di quota associativa nella misura determinata.
18.4 I limiti massimi della quota associativa saranno stabiliti dall’Assemblea Generale ordinaria.
18.5 La quota associativa ordinaria complessiva si intenderà dovuta il primo giorno di ciascun anno e sarà versata sul conto dell’Associazione entro due settimane dall’invio della richiesta di pagamento. La quota straordinaria, se nella misura in cui determinata dall’Assemblea Generale in ragione di esigenze particolari di liquidità funzionali allo svolgimento di particolari attività rientranti negli scopi associativi, o comunque ad esse direttamente connesse, si intenderà dovuta secondo i termini e condizioni di volta in volta determinati nelle delibere assembleari.

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 Collegio Arbitrale

20.1 Eventuali controversie di ogni natura che sorgessero tra gli Associati e l’Associazione circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto saranno decise, rinunciando ad adire all’Autorità giudiziaria, da un Collegio Arbitrale costituito da due componenti eletti per ciascuna delle parti in lite più un presidente individuato con l’accordo degli arbitri ovvero del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Il Collegio arbitrale giudicherà quale amichevole compositore e il suo giudizio sarà inappellabile.

Art. 21 Disposizioni Generali

21.1 Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.